Descrizione
Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 22 aprile 2002 n. 12 “Disciplina organica dell’artigianato” e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definita “Legge”, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9.1.2006 n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali del Friuli Venezia Giulia”, ha per oggetto la disciplina, in forma imprenditoriale, delle attività di estetista, di parrucchiere misto, di tatuaggio e piercing, ovunque esercitate nell’ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, da imprese individuali o in forma societaria, sia di persone che di capitali.