Comune di Povoletto
portale istituzionale

Novità abbruciatura stoppie

Pubblicata il 30/11/2014

Si può  bruciare, sul luogo di produzione, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per lo produzione di energia da biomassa, purché in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro (che corrispondono ad una catasta delle dimensioni di 1 metro x 1 metro x 1 metro).
Possono bruciare tale materiale, oltre alle aziende agricole e forestali, anche i privati che provvedono alla pulizia dei propri boschi, terreni, prati o frutteti.
Non si possono bruciare i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, in quanto classificati come rifiuti urbani.
Per le zone sottoposte al Piano regionale antincendio, nei periodi di massima pericolosità, così come definiti dalla Regione, vige sempre il divieto di abbruciamento. Allo stato attuale il periodo di massima' pericolosità va dal 10 novembre al 30 aprile, oltre ad eventuali ulteriori periodi (in genere nei mesi estivi) in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici. Non è possibile bruciare in terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose e a lavorazioni annuali, in pieno centro abitato
e nelle zone industriali.
Il  Comune di Povoletto è in parte inserito nel Piano, per la zona di Savorgnano del Torre. In questo caso, prima di procedere all’abbruciamento, bisogna fare richiesta alla Stazione forestale di Attimis.
Per l’abbruciamento delle stoppie sono fatte salve le eventuali disposizioni specifiche previste nei Regolamenti comunali di polizia rurale (es. distanza dei fuochi da civili abitazioni ed infrastrutture viarie, orari giornalieri per effettuare gli abbruciamenti, ecc.) e le relative sanzioni.
Inoltre tutti gli abbruciamenti determinati da esigenze di carattere fitopatologico devono essere  specificamente previsti dall'Ente regionale preposto (ERSA – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica di Pozzuolo del Friuli).
Fuochi o falò tradizionali sono permessi purché, assieme al materiale legnoso e vegetale, non siano riportati materiali inquinanti o altri materiali definibili come rifiuti (es. cartoni, copertoni, parti di mobilio o altro). Nel qual caso si configurerebbe sicuramente un'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionabile ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 152/2006.




 

torna all'inizio del contenuto